STATUTO

STATUTO DELL'UNIONE DEI PARCHI PERMANENTI DI DIVERTIMENTO
( UNIONPARCHI )

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPI E SOCI

Articolo 1

E' costituita l' UNIONE DEI PARCHI PERMANENTI RICREATIVI ITALIANI (Unionparchi) operante su tutto il territorio dello Stato Italiano

Articolo 2

L’UNIONPARCHI, esclusa ogni finalita’ di lucro e con carattere di assoluta Apoliticita’, provvede nell'ambito nazionale:

a) a rappresentare nei confronti delle Autorita’, dei terzi e delle altre Associazioni di datori dl lavoro e dl prestatori d'opera, le imprese associate in tutto quanto riguarda questioni di carattere nazionale ed internazionale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;

b) a studiare e risolvere problemi economici e sociali, relativi alle imprese stesse;

c) a procedere alla stipulazione dei contratti collettivi dl lavoro e di accordo di carattere nazionale, che interessino le imprese rappresentate;

d) a raccogliere ed elaborare notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attivita’ delle imprese associate assicurando ad esse anche l’assistenza e consulenze varie (fiscale, sindacale e legale);

e) a promuovere e a favorire ogni intesa che valga a regolae, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate;

f) a provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essa attribuite per legge e per norme assimilate.

L’UNIONPARCHI assolve, in particolare, agli scopi dl cui al presente articolo mediante la rappresentanza degli interessi economici e sindacali, l'individuazione di problemi inirenti ad esigenze specifiche e peculiari, sul piano degli investimenti (agevolazioni creditizie, finanziamenti in conto capitale) per lo specifico settore, del regime fiscale e tributario. delle convenzioni con la SIAE, come dell'esercizio della attivita’ (servizi collettivi per l'acquisizione di merci e prodotti, iniziative promozionali, rapporti con stampa e mass media, campagna di immagine).

Articolo 3

Sono Soci ordinari dell’Unione, nelle persone dei titolari di imprese individuali, dei legali rappresentanti delle Societa’ o dei loro procuratori, le Imprese o gli Enti esercenti i Parchi Permanenti Ricreativi che, avendone fatta espressa domanda, sono ammessi come tali dal Consiglio Nazionale.

Sono Soci bememeriri dell'Unione, altresi’ nelle persone dei titolari, dei legali rappresentanti o dei loro procuratori, le Istituzioni esercenti i Parchi Permanenti Ricreativi senza scopo dl profitto che, per la rilevanza sociale e culturale della loro attivita’, siano come tali riconosciuti con del1berazione del Consiglio Nazionale.

Per Parco Permanente Ricreativo si intende una area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attivita’ sportive, ad attivita’ amatorial1 o ad una libera combinazione di questi elementi.

Articolo 4

Le domande di ammissione a nuovi Soci debbono essere indirizzate al Consiglio Nazionale che decidera’ insindacabilmente sull'amissibilita’ delle stesse con la maggioranza quailficata dei due terzi dei votanti.

La domanda di ammissione a Socio comporta l’acettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti approvati dagli organi sociali, nonche’ l'impegno al pagamento della quota di ammissione e delle quote associative come indicato dall’art.17.

L' adesione all'Unione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, se non viene disdetta dall’associato, con lettera Raccomandata, almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza. Il biennio decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui e’ stata accolta la domanda di adesione.

La qualita’ di Socio si perde:

a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di adesione e’ stata accettata;

b) per deliberazione del Consiglio Nazionale in caso di morosita’ o di gravi mancanze;

c) per la contemporanea appartenenza ad altre Associazioni sindacali che svolgono attivita’ nello stesso settore o per erogazione di fondi comunque destinati a dette Associazioni.

TITOLO II ORGANI DELL’UNIONE

Articolo 5

Sono organi dell'Unione Parchi Permanenti di Divertimento:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Nazionale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti nel numero massimo di tre;

f) il Tesoriere;

g) il Presidente uscente;

h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali hanno validita’ per un triennio e sono rinnovabili. Non sono rieleggibili nel triennio successivo coloro che hanno perduto la carica per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Alle cariche sociali, esclusa quella di Pesidente dell'Unione, possono essere eletti candidati che abbiano una anzianita’ di iscrizione all'Unione non inferoire a due anni; detta anzianita’ deve in ogni caso comprendere i due anni immediatamente precedenti l'anno delle elezioni.

Articolo 6

L'Assemblea e’ composta da tutti i Soci ordinari dell'Unione in regola con il versamento delle quote sociali prevista dall'articolo 4, a cui compete in via esclusiva l’elettorato attivo e passivo.

I Soci benemeriti partecipano all'Assemblea senza diritto dl voto.

All 'Assemblea dei Soci sono devoluti i seguenti poteri:

a) fissare le direttive generali cui deve essere improntata l’azione e l’attivita’ dell'Unione;

b) approvare le eventuali modifiche dello Statuto;

c) eleggere il Consiglio Nazionale e sostituire i membri eventualmente decaduti;

d) eleggere il Tesoriere e Revisori dei Conti;

e) approvare i bilanci consuntivo e preventivo dell'Unione;

f) deliberare su ogni altro argomento che rivesta carattere di importanza straordinaria, interessante la categoria;

g) deliberare l'eventuale scioglimento dell’Unione;

Articolo 7

L'Assemblea del Soci e’ convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno ogni anno e ,in via straordinaria, tutte le volte che sara’ necessario, dalla Presideinza o da questa su richiesta del Consiglio Nazionale, o da almeno un terzo dei Soci in regola con il versamnento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, sara’ a mezzo lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita ai Soci almeno 20 giorni prima, riducibili a 10 in caso di urgenza, di quello fissato.

L'ordine del giorno e’ stabilito dalla Presidenza, che a tal fine, valutera’ anche indicazioni o richieste che dovessero tempestivamente pervenire dai Soci.

La convocazione sara’ fatta di regola presso la sede sociale.

Potra’ essere scelto pero’ altro luogo da indicare di volta in volta nell’avviso di Convocazione.

Artico1o 8

L’Assemblea dei Soci e’ presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano o da altra persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte constatare da verbali scritti su appositi libri; i verbali dovranno essere firmati dal Pres1dente e dal Segretario e il loro contenuto fara’ piena fede.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, e’ validamente costituita quando i presenti aventi diritto a parteciparvi siano portatori do almeno la meta’ dei voti complessivamente accertati, trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sara’ valida comunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non puo’ essere portatore di piu’ di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata o seduta. Le votazione per le elezioni alle cariche sociali debbono avvenire per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche allo Statuto e’ richiesta la presenza dei Soci che siano portatori di oltre la meta’ dei voti, ed i voti favorevoli debbono superare il 50 per cento dei voti cosi’ accertati.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, prese in conformita’ dello Statuto impegnano tutti i Soci anche se non partecipanti o dissenzienti.

Articolo 9

La Presidenza, di concerto con la Giunta Esecutiva, potra’ annualmente convocare distinte Assemblee interregionali per gli associati dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale, allo scopo di stabilire periodici contatti collaborativi fra gli associati stessi.

A dette Assemblee debbono partecipare i membri della Giunta esecutiva ed i membri del Consiglio Nazionale, rappresentanti delle Regioni interessate e facoltativamente, gli altri Consiglieri.

CONSIGLIO NAZIONALE E GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 10

Il Consiglio Nazionale e’ eletto dall’Assemblea dei Soci ed e’ composto di un numero di membri preventivmente determinato dalla stessa Assemblea, compreso fra 7 ed 11. Nel numero non si intende incluso il Presidente nella ipotesi in cui venga eletto ai di fuori dei Soci, al sensi del successivo 3° comma. Fanno altresi’ parte di diritto del Consiglio Nazionale il Tesoriere e il Past President.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno i Vice Presidenti previa determinazione del numero.

Per l'elezione del Presidente, che puo’ essere scelto anche al di fuori della Unione, occorre la maggioranza dei due terzi dei suffragi. In difetto, l'elezione sara’ ripetuta al massimo due volte, dopo di che sarà sufficiente la meta’ dei voti piu’ uno.

La carica di Presidente non puo’ essere assunta dalla stessa persona per piu’ di due mandati consecutivi.

Il Consigliere che, salvo gravi motivi di impedimento, non intervenga alle adunanze per tre volte consecutive, sara’ considerato decaduto dalla carica ed al suo posto subentrera’ il Socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero dei voti.

Articolo 11

Al Consiglio Nazionale, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 10, spetta:

a) di curare il raggiungimento del fini statutari in relazione agli interessi della categoria ed in armonia con quelli generali di tutte le ditte associate;

b) di esaminare e di studiare tutti i problemi riguardanti la categoria;

c) di esercitare in caso di urgenza i poteri della Assemblea dei Soci; le deliberazioni cosi’ prese dovranno essere pero’ sottoposte per la ratifica all'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione;

d) di nominare, su proposta dei Presidente, il Segretario dell'Unioue con il compito del coordinamento e della attuazione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Unione.
Il Segretario partecipa a tutte le rinioni degli organi associativi delle quali cura la redazione dei verbali:

e) di designare rappresentanti dell’Unione presso Euti o organi collegiali operanti in campo nazionale o internazionale ove tale rappresentanza sia espressamente prevista o richiesta;

f) di adempiere a tutti i compiti che siano ad essi espressamente demandati dallo statuto o dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 12

Fanno parte della Giunta: il Presidente, i Vice Presidenti, il Past President e il Tesoriere dell'Unione.

La Giunta Esecutiva esercit, in caso dl urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale ed ogni sua deliberazione e’ valida salvo quelle relative a questioni di particolare importanza per le quali si renda necessatio il parere del consiglio stesso. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parita’, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.